Whistleblowing

Whistleblowing

Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023

Il Whistleblowing è uno strumento attraverso il quale i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione (co.co.co., co.co.pro.), i lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, possono segnalare e denunciare le seguenti condotte irregolari.

  • per le imprese che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati -e non siano dotate di un modello 231-, nonché per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Unione, di cui alle parti I.B e II dell’allegato, a prescindere
    dal raggiungimento, nell’ultimo anno, di una media di almeno 50 lavoratori subordinati, ai soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, che segnalino illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto europeo, indicati nell’allegato al decreto, nonché degli atti nazionali di attuazione degli atti dell’UE, relativi, a titolo esemplificativo, ai settori dei servizi, dei prodotti e mercati finanziari, degli appalti pubblici ed altri indicati all’art. 2 comma 1, lett. a), n. 3; agli atti o alle omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE, di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’UE, specificati nel diritto derivante pertinente dell’Unione Europea (art. 2,
    comma 1, lett. a), n. 4); agli atti o alle omissioni relative al mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del TFUE, ivi comprese le violazioni in materia di mercato interno, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in tale materia (art.
    2, comma 1, lett. a), n. 5); atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE, in tutti i settori precedentemente indicati (art. 2, comma 1, lett. a), n. 6).
  • Per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, che effettuano segnalazioni interne delle informazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione non rientranti nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell’art. 2, comma 1, lett. a), ovvero, nell’ipotesi in cui abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, ai soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche relative alle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), numeri 3, 4, 5 e 6.